Art. 4
LEGGE 20 giugno 1955, n. 519
In vigore dal 16 lug 1955
Il numero dei vice avvocati generali dello Stato è stabilito in sei.
Il primo comma dell' del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, è sostituito dal seguente:
"La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato è composta dell'avvocato generale dello Stato, che la presiede, e dei quattro vice avvocati generali dello Stato più anziani".
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