Art. 2
LEGGE 20 giugno 1955, n. 519
In vigore dal 16 lug 1955
Coloro che, appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.
Nei concorsi per la nomina a sostituto avvocato, i candidati ammessi alle prove orali conseguono la indennità allorquando abbiano ottenuto non meno di otto decimi in ciascuna di esse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-06-20;519#art-2