Art. 8
LEGGE 20 giugno 1955, n. 519
In vigore dal 16 lug 1955
I procuratori dello Stato si distinguono in:
procuratori capo;
procuratori;
sostituti procuratori;
procuratori aggiunti.
Al procuratore capo è attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i sostituti procuratori capo e, dopo quattro anni di anzianità nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori capo.
Al procuratore è attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i procuratori di seconda classe e 4 dopo quattro anni di anzianità nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori di prima classe.
Al sostituto procuratore è attribuito lo stipendio attualmente fissato per i procuratori di terza classe ed ai procuratori aggiunti quello fissato per gli aggiunti procuratori di prima classe.
Per le promozioni a procuratore capo ed a procura tore si applicano, rispettivamente, le norme, attualmente in vigore, per le promozioni a sostituto procuratore capo e procuratore di seconda classe.
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