Art. 6
LEGGE 9 agosto 1954, n. 632
In vigore dal 31 ago 1954
(Copertura).
Alla copertura della spesa prevista nel precedente sarà provveduto, per lire 1.440.000.000, con le somme derivanti dalla abrogazione del primo comma dell' della legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839, e, per la rimanente somma di lire 2.760.000.000, con le entrate provenienti dalla imposizione sui pubblici spettacoli stabilita con separate disposizioni di legge.
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