Art. 1

LEGGE 9 agosto 1954, n. 632

In vigore dal 31 ago 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali). È istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili. L'Opera, oltre al compito di cui al successivo , ha quello di coordinare e sviluppare, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale dei ciechi civili e della organizzazione di lavoro, le analoghe attività svolte da istituzioni ed enti pubblici e privati. L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma. Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo eserciteranno nei limiti e con il modalità da stabilirsi con le norme previste dal successivo . Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.
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