Art. 3

LEGGE 9 agosto 1954, n. 632

In vigore dal 31 ago 1954
(Contributo dello Stato). Per il conseguimento dei suoi scopi, è assegnato all'Opera nazionale per i ciechi civili un contributo annuo di lire 4.200.000.000 da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.
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