Art. 5

LEGGE 9 agosto 1954, n. 632

In vigore dal 31 ago 1954
(Abrogazione di 7 primo comma dell' della legge 28 luglio 1950, n. 626). È abrogato il primo comma dell' della legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839. L'abrogazione ha effetto dal giorno 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
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