Art. 4

LEGGE 9 agosto 1954, n. 632

In vigore dal 31 ago 1954
(Assegno a vita e sua misura). È stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta, che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile. L'Opera ha il compito della erogazione di detto assegno, stabilito nella misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000 mensili, secondo le norme di cui al successivo . L'assegno è corrisposto, dal compimento del 18° anno di età, ai tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.
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