Art. 9

LEGGE 9 agosto 1954, n. 632

In vigore dal 31 ago 1954
(Disposizione finale). Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA - VIGORELLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;632#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo