Art. 7
LEGGE 9 agosto 1954, n. 632
In vigore dal 31 ago 1954
(Norme regolamentari, esecutive e d'attuazione Statuto dell'Opera).
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere dei Consiglio di Stato, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.
Entro lo stesso termine sarà altresì approvato lo statuto dell'Opera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-08-09;632#art-7