Art. 7

LEGGE 9 agosto 1954, n. 632

In vigore dal 31 ago 1954
(Norme regolamentari, esecutive e d'attuazione Statuto dell'Opera). Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere dei Consiglio di Stato, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge. Entro lo stesso termine sarà altresì approvato lo statuto dell'Opera.
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