Art. 2

LEGGE 9 agosto 1954, n. 632

In vigore dal 31 ago 1954
(Organi dell'Opera). L'Opera è retta da un Consiglio di amministrazione, composto di un presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, e di sei consiglieri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'interno, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, e tre in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi. I sei consiglieri di cui al precedente comma saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri: di essi i tre rappresentanti dei Ministeri, col concerto dei Ministri interessati; i tre rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, su designazione di nove nomi da parte dell'Unione stessa. I poteri del presidente dell'Opera, del Consiglio di amministrazione e degli altri organi esecutivi e di controllo sono stabiliti con le norme previste dall'.
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LEGGE 9 agosto 1954, n. 632 (Art. 2 Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita.) — Testo vigente | Portale Normativo