Art. 6
LEGGE 31 luglio 1954, n. 607
In vigore dal 13 ago 1954
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposite assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Corrispondentemente saranno ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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