Art. 6

LEGGE 31 luglio 1954, n. 607

In vigore dal 13 ago 1954
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposite assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Corrispondentemente saranno ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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LEGGE 31 luglio 1954, n. 607 (Art. 6 Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazioni danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici) — Testo vigente | Portale Normativo