Art. 1

LEGGE 31 luglio 1954, n. 607

In vigore dal 13 ago 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Alla concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti nel territorio nazionale in dipendenza di eventi bellici definiti dall' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, di proprietà di cittadini italiani o di enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, secondo la base di commisurazione, nelle misure e con i limiti previsti dalla legge stessa, provvede il Ministero dei lavori pubblici.
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