Art. 5

LEGGE 31 luglio 1954, n. 607

In vigore dal 13 ago 1954
Per i mutui che il proprietario intenda contrarre per il finanziamento delle opere di riparazione o di ricostruzione delle case di abitazione previste dalla presente legge non si applica il disposto dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.
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LEGGE 31 luglio 1954, n. 607 (Art. 5 Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazioni danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici) — Testo vigente | Portale Normativo