Art. 5
LEGGE 31 luglio 1954, n. 607
In vigore dal 13 ago 1954
Per i mutui che il proprietario intenda contrarre per il finanziamento delle opere di riparazione o di ricostruzione delle case di abitazione previste dalla presente legge non si applica il disposto dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.
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