Art. 4
LEGGE 31 luglio 1954, n. 607
In vigore dal 23 ago 1966
Per ragioni di pubblico interesse, o, in genere, per esigenze di ordine tecnico, igienico, economico o sociale il ripristino del fabbricato distrutto può essere consentito anche in località diversa da quella nella quale il fabbricato sorgeva al momento del danno, purchè nell'ambito dello stesso Comune.
Qualora il danneggiato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia trasferito il proprio domicilio in Comune diverso da quello in cui esisteva il fabbricato al momento del danno, e trattisi di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del danneggiato medesimo e della propria famiglia, e lo stesso non sia proprietario di altro immobile nel nuovo domicilio, il ripristino, ove non ostino ragioni di pubblico interesse, può essere consentito in quest'ultima località.
Anche nei casi previsti dal presente articolo, il costo del nuovo fabbricato non deve essere inferiore alla somma assunta come base per la commisurazione del contributo.
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Prourn:nir:stato:legge:1954-07-31;607#art-4