Art. 8

LEGGE 31 luglio 1954, n. 607

In vigore dal 13 ago 1954
La concessione dell'indennizzo, per coloro che non chiedono di ripristinare il fabbricato danneggiato o distrutto, rimane di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale per i danni di guerra ed Intendenze di finanza), ed è regolata dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968. Rimane, altresì, di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la concessione dei contributi per la riparazione o ricostruzione di case di civile abitazione danneggiate o distrutte fuori dello ambito del territorio nazionale.
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LEGGE 31 luglio 1954, n. 607 (Art. 8 Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazioni danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici) — Testo vigente | Portale Normativo