Art. 8
LEGGE 31 luglio 1954, n. 607
In vigore dal 13 ago 1954
La concessione dell'indennizzo, per coloro che non chiedono di ripristinare il fabbricato danneggiato o distrutto, rimane di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale per i danni di guerra ed Intendenze di finanza), ed è regolata dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.
Rimane, altresì, di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la concessione dei contributi per la riparazione o ricostruzione di case di civile abitazione danneggiate o distrutte fuori dello ambito del territorio nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-07-31;607#art-8