Art. 3
LEGGE 31 luglio 1954, n. 607
In vigore dal 23 ago 1966
Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge non si applicano le norme procedurali previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, negli articoli 15, 17, 19, 30 e 32.
Si applicano, invece le norme procedurali fissate dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164.
COMMA ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 610
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