Art. 7

LEGGE 31 luglio 1954, n. 607

In vigore dal 13 ago 1954
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere trasmesse al Ministero dei lavori pubblici, da parte del Ministero del tesoro, e agli uffici del Genio civile, da parte delle Intendenze di finanza, tutte le domande, corredate dei relativi atti istruttori, intese ad ottenere il contributo per il ripristino di fabbricati di abitazione danneggiati o distrutti.
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LEGGE 31 luglio 1954, n. 607 (Art. 7 Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazioni danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici) — Testo vigente | Portale Normativo