Art. 7
LEGGE 31 luglio 1954, n. 607
In vigore dal 13 ago 1954
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere trasmesse al Ministero dei lavori pubblici, da parte del Ministero del tesoro, e agli uffici del Genio civile, da parte delle Intendenze di finanza, tutte le domande, corredate dei relativi atti istruttori, intese ad ottenere il contributo per il ripristino di fabbricati di abitazione danneggiati o distrutti.
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