Art. 2
LEGGE 31 luglio 1954, n. 607
In vigore dal 13 ago 1954
I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, che riparino o ricostruiscano fabbricati di loro proprietà adibiti al momento del danno ad uso di civile abitazione.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 44 e 49 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-07-31;607#art-2