Art. 2

LEGGE 31 luglio 1954, n. 607

In vigore dal 13 ago 1954
I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, che riparino o ricostruiscano fabbricati di loro proprietà adibiti al momento del danno ad uso di civile abitazione. Restano ferme le disposizioni degli articoli 44 e 49 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.
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