Art. 12
LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142
In vigore dal 31 mar 1953
Le denuncie di cui all' della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrate dai dati e dalle notizie relative agli invalidi per servizio, dovranno essere inviate, oltre che alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, anche agli Uffici del lavoro competenti per territorio.
Il trasgressore all'obbligo delle denuncie prescritte dal suddetto o dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000.
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