Art. 6

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142

In vigore dal 31 mar 1953
Gli invalidi per servizio che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare al competente Ufficio del lavoro: 1) il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter); 2) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione alla occupazione cui aspira; 3) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità de compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. Gli orfani dei caduti per causa di servizio, che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente , dovranno, all'atto della domanda d'iscrizione, presentare all'Ufficio del lavoro competente: 1) un certificato di nascita debitamente legalizzato; 2) una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.
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