Art. 15
LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142
In vigore dal 31 mar 1953
I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente e non ne facciano richiesta in tempo debito al competente Ufficio del lavoro sono puniti con una ammenda, da lire 1500 a lire 3000, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.
Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione, quale invalido per servizio, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
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