Art. 19
LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142
In vigore dal 31 mar 1953
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo della Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - SCELBA - ZOLI - VANONI PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1953-02-24;142#art-19