Art. 17
LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142
In vigore dal 31 mar 1953
L'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo precedente, non si estende alla decisione, in via amministrativa, dei ricorsi contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della presente legge, salvo i casi di ricorsi per assunzioni presso il Ministero stesso o presso gli Enti pubblici sui quali quest'ultimo esercita la vigilanza.
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