Art. 17 · LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142

Art. 17

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142

In vigore dal 31 mar 1953
L'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo precedente, non si estende alla decisione, in via amministrativa, dei ricorsi contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della presente legge, salvo i casi di ricorsi per assunzioni presso il Ministero stesso o presso gli Enti pubblici sui quali quest'ultimo esercita la vigilanza.
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