Art. 16

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142

In vigore dal 31 mar 1953
La vigilanza per l'applicazione della presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Le contravvenzioni previste dagli della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi. Il prefetto, sentito il parere dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo, stabiliti dagli predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà. Per i recidivi nelle contravvenzioni all', l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo. Le ammende stabilite dalla presente legge, al netto delle quote eventualmente dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro direttamente all'Unione nazionale mutilati per servizio, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire agli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi.
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