Art. 11

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142

In vigore dal 31 mar 1953
I datori di lavoro che sono tenuti, in virtù della presente legge ad occupare invalidi per servizio dovranno, quando non vi abbiano provveduto direttamente, rivolgere le richieste agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. In mancanza di disponibilità da parte degli Uffici del lavoro cui è rivolta la richiesta, gli Uffici stessi disporranno l'invio del personale invalido eventualmente disponibile nelle province viciniori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo