Art. 8
LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142
In vigore dal 31 mar 1953
All'invalido iscritto nell'elenco provinciale, di cui all' della presente legge, l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione rilascerà una tessera personale di iscrizione contenente le seguenti notizie:
1) numero d'ordine di iscrizione nell'elenco di cui all';
2) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del titolare;
3) categoria e voce della invalidità risultante:
a) dal libretto di pensione;
b) dal referto medico collegiale;
4) grado di rieducazione professionale;
5) grado di capacità lavorativa generica e specifica;
6) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all' n. 3, e all';
7) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.
All'orfano iscritto nel rispettivo elenco provinciale il competente Ufficio del lavoro rilascerà, sulla scorta dei documenti prescritti per l'iscrizione nell'elenco medesimo, un certificato valido ad ogni effetto ai fini del godimento di tutti i benefici e le provvidenze sancite dalla legge in favore della rispettiva categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1953-02-24;142#art-8