Art. 5
LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142
In vigore dal 31 mar 1953
Al comma primo dell' della legge 3 giugno 1950, n. 375, è aggiunta la seguente lettera g):
"g) da un invalido per servizio designato dalla Presidenza, dell'Unione nazionale mutilati per servizio".
All'ultimo comma dello stesso articolo, alle parole "i componenti di cui alle lettere d), e) e f)" sono sostituite le parole "i componenti di cui alle lettere d), e), f) e g)".
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