Art. 5

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142

In vigore dal 31 mar 1953
Al comma primo dell' della legge 3 giugno 1950, n. 375, è aggiunta la seguente lettera g): "g) da un invalido per servizio designato dalla Presidenza, dell'Unione nazionale mutilati per servizio". All'ultimo comma dello stesso articolo, alle parole "i componenti di cui alle lettere d), e) e f)" sono sostituite le parole "i componenti di cui alle lettere d), e), f) e g)".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1953-02-24;142#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo