Art. 2
LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142
In vigore dal 31 mar 1953
Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.
Sono considerati orfani di caduti per servizio coloro dei quali il padre, o la madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano morti per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o degli altri Enti di cui al precedente comma.
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