Art. 1
LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142
In vigore dal 31 mar 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per causa di servizio e dei congiunti dei caduti per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.
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