Art. 7

LEGGE 24 febbraio 1953, n. 142

In vigore dal 31 mar 1953
L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidità stessa, in rapporto alle disposizioni del numero 3 dell'articolo precedente. A far parte del Collegio medico provinciale di cui al secondo comma dell' della legge 3 giugno 1950, n. 375, sarà chiamato un rappresentante designato dalla locale sezione dell'Unione nazionale mutilati per servizio. La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni a termini dell'art. 9, il Collegio medico sarà nominato dal Ministro competente.
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