Art. 18
LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435
In vigore dal 14 set 1961
Il 3 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al fondo di integrazione è destinato alla costituzione di una speciale riserva.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto un'adeguata consistenza.
I fondi disponibili della riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalità e limiti previsti per gli investimenti dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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