Art. 23
LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435
In vigore dal 19 feb 1953
L' della legge 14 maggio 1949, n. 269, è modificato come segue:
"Il personale indicato nell' del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, compreso quello che al 1 gennaio 1945 aveva cessato dal rivestire la qualifica di "ordinario", "effettivo" od "in servizio continuativo" per essere stato trasferito in ruolo ha facoltà di chiedere, agli effetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, con le citate qualifiche, anteriormente alla detta data, utilizzando a tal fine i contributi già versati in proprio favore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, nonchè versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura della intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso".
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