Art. 20
LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435
In vigore dal 19 feb 1953
La misura delle pensioni risultanti dalla applicazione della presente legge sarà variata per la parte a carico del fondo di integrazione in rapporto alle variazioni di carattere collettivo intervenute nelle retribuzioni soggette a contributo posteriormente al 1 gennaio 1952 in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita.
Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni a norma del comma precedente sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, senza aumento dell'aliquota contributiva, ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1 gennaio 1952 o alla data della precedente variazione, abbiano subito nel complesso aumenti o diminuzioni pari o superiori al 12 per cento ed hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui detta percentuale è raggiunta.
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