Art. 16
LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435
In vigore dal 19 feb 1953
Agli effetti dell'applicazione degli , tanto per retribuzione base per il computo della pensione, quanto per retribuzione imponibile si intende quella costituita dagli emolumenti elencati alle lettere a), b) e c) del precedente , tenuto conto delle esclusioni previste dall'ultimo comma dell'articolo stesso.
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