Art. 11

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

In vigore dal 19 feb 1953
Agli effetti della ripartizione degli oneri fra il fondo di previdenza di cui all' del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e il fondo di integrazione istituito con il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, la quota di pensione da porre a carico del Fondo di previdenza è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, in relazione ai risultati dei bilanci tecnici da compilarsi periodicamente a norma dell'art. 6 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato con il regio, decreto 1 luglio 1937, n. 1569. Fino alla compilazione del prossimo bilancio tecnico la quota predetta è fissata in un ventesimo del complessivo trattamento di pensione.
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