Art. 15

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

In vigore dal 19 feb 1953
L'indennità da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte degli agenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall' del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, va riferita alla retribuzione percepita dai pari grado in servizio presso l'azienda di comune provenienza nel semestre immediatamente precedente la presentazione della domanda di pensionamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo