Art. 15
LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435
In vigore dal 19 feb 1953
L'indennità da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte degli agenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall' del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, va riferita alla retribuzione percepita dai pari grado in servizio presso l'azienda di comune provenienza nel semestre immediatamente precedente la presentazione della domanda di pensionamento.
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