Art. 14
LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435
In vigore dal 19 feb 1953
Per gli iscritti volontari pensionati e pensionandi con decorrenze comprese fra il 1 febbraio 1952 ed il 1 gennaio 1953, la retribuzione base per il computo della pensione da liquidare ai sensi del precedente si determina ragguagliando ad anno la retribuzione imponibile sulla quale è stato determinato il contributo volontario dal 1 gennaio 1952 fino alla data di decorrenza della pensione.
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