Art. 2

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

In vigore dal 14 set 1961
La misura delle pensioni liquidate o da liquidare con decorrenza dal 1 gennaio 1951 in poi comprensiva dell'assegno integrativo di cui all' del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è pari a tanti quarantesimi della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivamente prestato per quanti sono gli anni riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione. Qualora nei dodici mesi precedenti l'esonero l'agente sia stato assente senza paga o con paga ridotta, la retribuzione da prendersi a base per il calcolo della pensione è quella percepita per lo stesso periodo dall'agente di pari qualifica e anzianità di grado del pensionando in servizio presso la stessa azienda. Nel caso debba, procedersi alla liquidazione della pensione di invalidità per causa di servizio o ai superstiti di agente, il quale al momento del decesso per causa di servizio non possa far valere dodici mesi di effettivo servizio utile a pensione, la retribuzione sulla quale deve essere calcolata la pensione si determina ragguagliando ad anno la retribuzione percepita per il periodo di servizio effettivamente prestato.
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