Art. 1

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

In vigore dal 19 feb 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Con effetto dal 1 gennaio 1952 le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sono liquidate o riliquidate, se in godimento alla entrata in vigore della presente legge, a norma degli articoli seguenti.
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