Art. 1
LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435
In vigore dal 19 feb 1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Con effetto dal 1 gennaio 1952 le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sono liquidate o riliquidate, se in godimento alla entrata in vigore della presente legge, a norma degli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435#art-1