Art. 13
LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435
In vigore dal 19 feb 1953
Gli agenti iscritti volontariamente al Fondo, con o senza versamento di contributi, i quali non abbiano conseguito il diritto a pensione alla data del 1 febbraio 1952, hanno facoltà di chiedere, entro sei mesi dal giorno di entrata in vigore della presente legge, di proseguire il versamento del contributo parificando dal 1 gennaio 1952 la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva a quelle degli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi alla data predetta la stessa qualifica ed anzianità di grado che gli iscritti volontari avevano al momento della cessazione dell'iscrizione obbligatoria al fondo.
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