Art. 22
LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435
In vigore dal 19 feb 1953
L'integrazione supplementare di lire 300 mensili a carico dello Stato di cui all' del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è soppressa con effetto dal 1 gennaio 1952.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435#art-22