Art. 20 · LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

Art. 20

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4435

In vigore dal 19 feb 1953
La misura delle pensioni risultanti dalla applicazione della presente legge sarà variata per la parte a carico del fondo di integrazione in rapporto alle variazioni di carattere collettivo intervenute nelle retribuzioni soggette a contributo posteriormente al 1 gennaio 1952 in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita. Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni a norma del comma precedente sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, senza aumento dell'aliquota contributiva, ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1 gennaio 1952 o alla data della precedente variazione, abbiano subito nel complesso aumenti o diminuzioni pari o superiori al 12 per cento ed hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui detta percentuale è raggiunta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435#art-20