Art. 8

LEGGE 14 agosto 1952, n. 1230

In vigore dal 12 ott 1952
L'anno finanziario comincia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Entro il mese di dicembre il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il bilancio preventivo per il successivo anno, già deliberato dal Consiglio. Entro il 3 dicembre il presidente trasmette per l'approvazione, al Ministero della pubblica istruzione, il conto consuntivo già deliberato dal Consiglio, corredato dalla relazione dei revisori dei conti. Il suddetto Ministero curerà a sua volta che una copia del consuntivo, accompagnata dalla relazione dei revisori dei conti, sia trasmessa al Ministero del tesoro.
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