Art. 11
LEGGE 14 agosto 1952, n. 1230
In vigore dal 12 ott 1952
Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmette al Ministro per la pubblica istruzione un elenco degli eventuali premi da mettere a concorso e da conferire durante l'anno finanziario successivo.
Egli trasmette poi al Ministro copia delle relazioni delle Commissioni giudicatrici.
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