Art. 10

LEGGE 14 agosto 1952, n. 1230

In vigore dal 12 ott 1952
Il personale dell'Istituto è statale, collocato nella posizione di comando, ed è costituito da un bibliotecario e da un custode. Il bibliotecario, che sarà scelto preferibilmente fra insegnanti cultori di storia del Risorgimento, custodisce, sotto la sua responsabilità, le raccolte della "Domus Mazziniana" e cura, seguendo le direttive del Consiglio di amministrazione, la formazione e l'aggiornamento della biblioteca.
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