Art. 5

LEGGE 14 agosto 1952, n. 1230

In vigore dal 20 gen 2018
L'istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto: 1) dal presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione entro una terna proposta dal Consiglio stesso riunito sotto la presidenza del rettore dell'Università; 2) dai seguenti membri: a) il rettore dell'Università di Pisa; b) il sindaco di Pisa c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ; d) il direttore della Scuola normale superiore di Pisa ; e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana con sede in Genova; f) un rappresentante dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano; g) i rappresentanti dei soci benemeriti, perpetui ed ordinari, eletti dai soci stessi, uno per ogni categoria. g-bis) il rettore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa ; Il vice-presidente e il segretario sono nominati dal Consiglio di amministrazione.
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