Art. 5
LEGGE 14 agosto 1952, n. 1230
In vigore dal 20 gen 2018
L'istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto:
1) dal presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione entro una terna proposta dal Consiglio stesso riunito sotto la presidenza del rettore dell'Università;
2) dai seguenti membri:
a) il rettore dell'Università di Pisa;
b) il sindaco di Pisa
c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
;
d) il direttore della Scuola normale superiore di Pisa
;
e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana con sede in Genova;
f) un rappresentante dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;
g) i rappresentanti dei soci benemeriti, perpetui ed ordinari, eletti dai soci stessi, uno per ogni categoria.
g-bis) il rettore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa
;
Il vice-presidente e il segretario sono nominati dal Consiglio di amministrazione.
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